
Non possono essere negati status di rifugiato e protezione sussidiaria a qualunque migrante omosessuale la cui incolumità sarebbe messa a rischio dal rimpatrio: questa la sentenza della Corte di Cassazione, che stabilisce la necessità di assicurarsi non soltanto che nel paese di provenienza non vigano leggi contro l’omosessualità, ma che le autorità abbiano adeguati programmi di protezione per le minoranze e che lo stigma sociale non sia tale da compromettere in maniera determinante la salute mentale.
Il caso è stato portato alla Corte di Cassazione da Bakayoko Aboubakar S., ivoriano musulmano sposato con due figli, divenuto oggetto “di disprezzo e accuse da parte di sua moglie e di suo padre, imam del villaggio, dopo aver intrattenuto una relazione omosessuale” e costretto a fuggire dal paese natale dopo l’uccisione del suo partner; arrivato in Italia, però, la Commissione territoriale di Crotone nel 2016 gli nega la possibilità di rimanere nel paese, giustificando la decisione sulla base della “natura strettamente familiare” delle minacce e della legalità dell’omosessualità in Costa d’Avorio, oltre che la mancanza di conflitti armati o violenza diffusa. L’uomo sarebbe stato costretto al rimpatrio se non avesse fatto appello alla Corte di Cassazione.
“L’assenza di norme che vietino direttamente o indirettamente i rapporti tra persone dello stesso sesso non è, di per sé, risolutiva ai fini di escludere la protezione internazionale” è stato invece obbiettato dalla Corte di Cassazione “dovendo altresì accertarsi se lo Stato, in tale situazione, non possa o non voglia offrire adeguata protezione alla persona omosessuale e dunque se questi possa subire, a causa del suo orientamento sessuale, la minaccia grave ed individuale alla propria vita o alla persona e dunque l’impossibilità di vivere nel proprio paese di origine, senza rischi effettivi per la propria incolumità psico-fisica, la propria condizione personale. […] Non risulta che la Corte abbia considerato la specifica situazione del ricorrente ed abbia adeguatamente valutato la sussistenza di rischi effettivi per la sua incolumità in caso di rientro nel paese di origine, a causa dell’atteggiamento persecutorio nei suoi confronti, senza la presenza di adeguata tutela da parte dell’autorità statale”.
Non sarebbero stati fatti, appunto, accertamenti sulla “condizione di vulnerabilità” della vittima, non avendo provato che a seguito del rimpatrio l’uomo avrebbe potuto continuare a vivere mantenendo la dignità personale, libero da trattamenti degradanti e non privato della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani.